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19 giu 2011

Avete qualche consiglio riguardo alle polizze per rischio locativo e resp. civile danni

Grazie in anticipo a chi risponderà..chi mi ha preceduto secondo me ha parlato tanto ma non ti ha chiarito troppo le idee. La polizza di rischio locativo devi farla e copre il danno che tu puoi fare al proprietario dell'abitazione in cui vivi. La polizza per i danni che causi a terzi si chiama responsabilità civile del conduttore: essa copre qualora tu causi dei danni a terzi nella tua vita relazionale. La garanzia Ricorso Terzi copre invece i danni che puoi causare a COSE di terzi per incendio,esplosione e scoppio causate da te. NON devi fare invece la garanzia di responsabilità civile del proprietario del fabbricato, poichè non ne sei nè proprietario nè responsabile. Perciò se dovesse esplodere il tuo appartamento e danneggiare terzi perchè c'è stata, ad esempio, una fuga di gas non dovuta a te, tu non sarai considerato responsabile e pertanto la tua polizza non coprirà. Per queste ragioni chi ti da in affitto l'appartamento deve assicurarsi la responsabilità civile del proprietario. Infine se ti posso consigliare, assicurati il contenuto della tua abitazione se è di tua proprietà: assicuralo contro incendio, fenomeno elettrico, atti vandalici, furto. E quando farai il contratto fatti spiegare le franchigie che ci sono a tuo carico in caso di danno (so che Reale Mutua ha una delle migliori polizze sul mercato).
No, non ci siamo con Assi. anche se doc.In quel modo il Primo Rischio Assoluto non è comprensibile per i non addetti ai lavori e relativamente al concetto di responsabilità andiamo anche peggio.Il "rischio locativo (1588,1589,1611 codice civile) è una garanzia di responsabilità civile contro terzi e come tale funziona a massimale (limite di risarcimento che non viene posto in relazione con il valore del bene locato). E ciò perché non va confusa una garanzia RC con il PRA ovvero il Valore Intero che sono garanzie cosidette dirette. E' vero, però, che le Compagnie italiane disciplinano la garanzia in modo che essa sia in stretta relazione con il valore del fabbricato. Si corre pertanto il rischio di una riduzione del risarcimento, se il massimale fissato per "rischio locativo" non corrisponde al valore del fabbricato. Un pasticcio in termini. Dunque in definitiva o accetti l'impostazione italiana o chiedi all'assicuratore che il "rischio locativo" sia svincolato dall'art. 1907 cod.civile.E, in questo articolo del codice, fonda la sua ragione di essere il "primo rischio assoluto". In parole semplici chiedo all'assicurazione di concordare, anche per i danni diretti ai beni, un massimale entro il quale la liquidazione non terrà conto del valore dei beni prima del sinistro.L'altro rischio derivante dalla conduzione di un locale ( ad uso civile o commerciale) è la possibilità che un evento dannoso di cui è responsabile il conduttore e che sia previsto nella polizza, produca danni a terzi (vicini o passanti) che possono esercitare il "ricorso terzi".Questa garanzia funziona a massimale (non c'entrano PRA e VI) ed è assai più necessaria del rischio locativo. Mai sentito parlare di incendio accidentale che si estende alle abitazioni ed ai negozi vicini?Da ultimo la RC danni a terzi trova la sua ragione nei danni provocati dall'attività che viene svolta nei locali condotti in affitto.Una buona polizza deve pertanto prevedere tutte e tre le garanzie.

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